Legge
Internazionale
Legge 1019/1922
Che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300, lettere a) e g) del trattato di Versaglia, e 252, lettere a) e g), del trattato di San Germano per le obbligazioni pecuniarie, che devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione. (022U1019)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 18 giugno 1922, n. 1019
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1019/1922
# REGIO DECRETO 18 giugno 1922, n. 1019
## Che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300,
lettere a) e g) del trattato di Versaglia, e 252, lettere a) e g),
del trattato di San Germano per le obbligazioni pecuniarie, che
devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e
compensazione. (022U1019)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56 ))
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