Legge Contributi

Legge 103/1968

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Pubblicato: 05/03/1968 In vigore dal: 23/02/1968 Documento ufficiale

Quale aumento del contributo annuo dello Stato viene stabilito dalla Legge 103/1968 per l'Unione nazionale mutilati per servizio?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 103/1968 interviene sul finanziamento pubblico dell'Unione nazionale mutilati per servizio, un ente che si occupa dell'assistenza e della rappresentanza dei mutilati di guerra. La norma modifica il precedente regime di contribuzione stabilito dalla Legge 1099/1962, raddoppiando il contributo annuale dello Stato destinato al funzionamento dell'organizzazione. L'importo viene elevato da 50 milioni di lire a 100 milioni di lire, con effetto a partire dall'anno finanziario 1968. Questo aumento riflette l'impegno dello Stato nel garantire risorse adeguate per le attività assistenziali e organizzative dell'ente, considerando le esigenze crescenti della popolazione di mutilati di guerra nel dopoguerra. La disposizione rappresenta un intervento di natura puramente finanziaria e amministrativa, senza implicazioni tributarie dirette.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 103

Testo normativo

LEGGE n. 103/1968 # LEGGE 23 febbraio 1968, n. 103 ## Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099 , nella misura di lire 50.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.

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La Legge 103/1968 riguarda i contributi pubblici e i finanziamenti dello Stato a enti di assistenza sociale, specificamente l'Unione nazionale mutilati per servizio. È rilevante per chi gestisce bilanci di enti pubblici e organizzazioni assistenziali, in quanto disciplina le modalità di erogazione di fondi pubblici e la loro contabilizzazione nei bilanci dello Stato e degli enti beneficiari.

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