Legge Non_Fiscale

Legge 105/2021

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (21G00117)

Pubblicato: 23/07/2021 In vigore dal: 23/07/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali misure introdotte dal Decreto-Legge 105/2021 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e fino a quando rimane in vigore lo stato di emergenza?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 105/2021, emanato il 23 luglio 2021, rappresenta un provvedimento urgente volto a gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a consentire l'esercizio sicuro delle attività sociali ed economiche. Il decreto si applica a livello nazionale e riguarda tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dell'emergenza sanitaria. La norma principale contenuta nel documento proroga lo stato di emergenza nazionale, precedentemente dichiarato il 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2021, riconoscendo il persistere della situazione critica legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Questo provvedimento consente al Governo di mantenere in vigore misure straordinarie e urgenti per proteggere la collettività, incluse le restrizioni sulla libertà di circolazione per ragioni sanitarie, già previste dalla Costituzione (articolo 16). Per le aziende e i professionisti, la proroga dello stato di emergenza ha implicazioni significative sulla continuità operativa, sulla possibilità di accedere a misure di sostegno economico e sulla necessità di adeguare i protocolli di sicurezza secondo le disposizioni delle diverse zone epidemiologiche (bianca, gialla, arancione, rossa).

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 105/2021 # DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 ## Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (21G00117) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 16 della Costituzione , che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020 , che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus; Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Dichiarazione stato di emergenza nazionale 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

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Il Decreto-Legge 105/2021 è il riferimento normativo per la gestione dell'emergenza COVID-19 e la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021. Commercialisti, consulenti aziendali e professionisti lo consultano per comprendere le implicazioni sulle attività economiche, i protocolli di sicurezza, le zone epidemiologiche e l'accesso a misure di sostegno fiscale e finanziario durante l'emergenza sanitaria.

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