Quali categorie di lavoratori e aziende beneficiano delle integrazioni salariali previste dalla Legge 1058/1971?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1058/1971 estende i benefici di integrazione salariale previsti dalla Legge 77/1963 agli operai dipendenti da aziende che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. La norma si applica sia alle aziende industriali che a quelle artigiane, purché dedicate a queste specifiche attività estrattive e di trasformazione. Sono inclusi i lavoratori impiegati nell'escavazione di marmo, granito, alabastro, travertino, ardesia e altri materiali lapidei, nonché nella loro segatura, lavorazione e nella produzione di derivati come granulati, cubetti, pietrame e sabbia. Tuttavia, sono esclusi i dipendenti di aziende artigiane che svolgono la lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione completamente separate dall'attività di escavazione, garantendo così che il beneficio riguardi effettivamente i settori estrattivi e manifatturieri integrati.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1058
Testo normativo
LEGGE n. 1058/1971
# LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1058
## Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli
operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di
materiali lapidei.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 , e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. La sfera di applicazione, comprende le seguenti attività: 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini; 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali; 3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;. 4) produzione di pietrame e pietrisco; 5) lavorazione delle selci; 6) produzione di sabbia e ghiaia.
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La Legge 1058/1971 disciplina le integrazioni salariali nel settore estrattivo e lapideo, rappresentando un intervento normativo specifico per tutelare i lavoratori dell'escavazione e della lavorazione di materiali lapidei. Commercialisti e responsabili del personale devono considerare questa normativa per la corretta classificazione dei dipendenti, il calcolo delle buste paga e l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 77/1963, verificando che l'azienda rientri nelle categorie ammesse e che i lavoratori svolgano effettivamente le attività elencate.
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