Che da' facolta' al comune di Pieve del Cairo di applicare, durante il biennio 1898-1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire quaranta (L. 40) e con quello minimo di una lira e centesimi cinquanta (L. 1.50). (9800106R)
Quali sono i limiti della tassa di famiglia applicabili dal comune di Pieve del Cairo nel biennio 1898-1899?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 106/1898 autorizza il comune di Pieve del Cairo a riscuotere la tassa di famiglia durante il biennio 1898-1899, con specifici limiti di importo. La tassa di famiglia era un tributo locale storico che gravava sui nuclei familiari residenti nel territorio comunale. Il decreto fissa un limite massimo di quaranta lire (L. 40) e un limite minimo di una lira e cinquanta centesimi (L. 1,50), entro i quali l'amministrazione comunale poteva determinare l'importo della tassa in base alle proprie necessità di bilancio. Questa normativa rappresenta un'autorizzazione straordinaria concessa al comune per il finanziamento delle spese locali attraverso questo tributo diretto. La disposizione era temporalmente limitata al biennio indicato, dopo il quale sarebbero state necessarie nuove autorizzazioni per la prosecuzione della riscossione.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 10 aprile 1898, n. 106
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 106/1898
# REGIO DECRETO 10 aprile 1898, n. 106
## Che da' facolta' al comune di Pieve del Cairo di applicare, durante
il biennio 1898-1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire
quaranta (L. 40) e con quello minimo di una lira e centesimi
cinquanta (L. 1.50). (9800106R)
Art. 1 Che dà facoltà al comune di Pieve del Cairo di applicare, durante il biennio 1898-1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire quaranta (L. 40) e con quello minimo di una lira e centesimi cinquanta (L. 1.50). - Firmato UMBERTO - Controfirmato Branca - Visto G. Zanardelli. Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1898. Reg. 215. Atti del Governo a f. 57.
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La tassa di famiglia è un tributo locale storico disciplinato da regi decreti e rappresenta una forma di imposizione diretta sui nuclei familiari. Questa normativa riguarda l'imposizione tributaria comunale, l'autonomia finanziaria degli enti locali e i limiti normativi alla discrezionalità amministrativa nella determinazione delle aliquote e delle basi imponibili.
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