Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 241/2014

Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale, ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale, ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate - pdf

Testo normativo

Prot. n. 153492/2025 Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale, ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate IL DIRETTORE DELL’AGENZIA in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1 Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24” 1.1 Per il versamento della tassa automobilistica erariale di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, è utilizzato il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). 1.2 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. 1.3 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi. Motivazioni L’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto il sistema del versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, indicate al comma 2 dello stesso articolo 17. La lettera h-ter del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che il sistema del versamento unitario possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale. In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento unitario, alla tassa automobilistica erariale, di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, dovuta a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. Il medesimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto, altresì, che i termini e le modalità operative per l’attuazione della richiamata disposizione sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24, nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in 2 relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lett. a), 73, comma 4); − Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); − Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; − Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 16 e 18, comma 1). Disciplina giuridica di riferimento − Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; − decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (articolo 5), concernente modifiche alla disciplina della tassa automobilistica; − decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I, recante disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione; 3 − decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 febbraio 2025, recante disposizioni di estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 27 marzo 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 4

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