IRAP – Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso – Applicabilità dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Quando un'azienda può chiedere il rimborso dell'IRAP versata su retribuzioni che successivamente risultano non dovute a seguito di una sentenza?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che quando un'impresa ha versato IRAP su retribuzioni che una sentenza successivamente dichiara non dovute, non si applica la procedura ordinaria di rimborso (articolo 38 del DPR 602/1973, che richiede l'errore materiale o la non debenza originaria). Invece, poiché il diritto al rimborso nasce dopo il pagamento dell'imposta, si applica l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, definito "rimborso anomalo" e norma di chiusura del sistema tributario. Questo significa che l'azienda deve presentare istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva, non dalla data del versamento originario. La richiesta va presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che valuterà i presupposti e l'ammontare del rimborso spettante. È importante sottolineare che il rimborso riguarda solo la quota di IRAP effettivamente versata sulle somme dichiarate non dovute dalla sentenza, calcolata sull'importo lordo delle retribuzioni oggetto della restituzione.
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Riferimento normativo
IRAP – Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso – Applicabilità dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 186/2024
OGGETTO: IRAP – Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza
– Rimborso – Applicabilità dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante riferisce che, nel luglio 2022, «è risultato parte vincitrice in un
procedimento contro un ex dipendente di livello dirigenziale, il quale è stato condannato
alla restituzione di somme percepite indebitamente negli anni dal 2002 al 2011 [...]».
La sentenza «ha disposto, inoltre, che la parte soccombente operi la restituzione
dell'indebito al netto dei contributi previdenziali trattenuti al lavoratore e delle imposte
[...]».
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L'istate precisa inoltre che:
«nel determinare tale importo netto da restituire, la Corte di Appello [...] non
ha ritenuto di operare la quantificazione secondo quanto disposto dal punto 3 della
Circolare 8/E del 14/7/2021 di codesta spett.le Agenzia, ma ha accolto le risultanze
di una perizia redatta da un C.T.U. incaricato dal Comune [...] e prodotta durante il
dibattimento.»;
«oltre al recupero del credito d'imposta di cui alla citata circolare 8/E del
14/7/2021, già oggetto di separata Istanza di Interpello, il Comune [...] dovrebbe
procedere al recupero dell'Irap a suo tempo versata sull'importo lordo oggetto della
restituzione [...]».
A fronte di quanto sopra, l'istante «si trova in una condizione di incertezza con
riferimento a tale recupero in quanto la ripetizione dell'indebito netto da parte del
soccombente avviene ratealmente, tramite pignoramento di un quinto sul trattamento di
quiescenza».
In conseguenza, «chiede quali possano essere le modalità operative per fruire del
recupero dell'Irap versata sugli emolumenti soggetti a ripetizione.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante, richiamando la circolare n. 8/E del 2021, «ritiene che,
analogamente a quanto avviene per la fruizione del credito d'imposta ai fini Irpef, il
recupero dell'Irap sia consentito integralmente a decorrere dall'inizio della restituzione
da parte del debitore», mentre per «quanto concerne le modalità operative del
recupero, l'Ente ritiene di poter scomputare l'importo lordo soggetto a restituzione [...]
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dall'imponibile Irap da versare sulle retribuzioni mensili del personale dipendente, in
occasione del primo mese utile».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Va preliminarmente osservato come l'istanza presentata non abbia ad oggetto
la correttezza dei versamenti inizialmente effettuati a titolo di imposta sulle attività
produttive (IRAP) nel periodo dal 2002 al 2011, né con riguardo al metodo di calcolo
utilizzato, né in riferimento alla tempestività e completezza dei pagamenti stessi.
Su tali elementi per la corretta valutazione dei quali si rinvia ai molteplici
documenti di prassi emanati, nonché agli ulteriori chiarimenti resi tramite le risposte
pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate (si veda,
ad esempio, la n. 187 dell'8 aprile 2022 resa allo stesso istante) rimangono, quindi,
impregiudicate eventuali azioni di controllo da parte degli Uffici competenti.
Tanto premesso, deve subito rilevarsi come nel caso in esame non possano trovare
applicazione le indicazioni ed i chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del 14 luglio
2021 a commento dell'articolo 150 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Infatti, secondo quanto evidenziato nello stesso documento di prassi, l'articolo
richiamato, rubricato ''Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali
e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto'', ha:
«introdotto nell'articolo 10 del Testo unico delle imposte dirette, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il comma 2
bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione ''al
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netto'' in aggiunta a quella al ''lordo'' della ritenuta stabilita dall'articolo 10, lettera d
bis).»;
«inoltre, disciplinato le modalità con le quali il sostituto d'imposta recupera le
ritenute Irpef versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, [...]».
Nessuna deroga è stata, quindi, apportata agli ordinari criteri di rimborso dei
tributi propri che i sostituti d'imposta, al pari di qualsiasi altro soggetto, abbiano versato.
In merito, con specifico riferimento all'IRAP, va ricordato che l'articolo 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo di tale imposta, ha tra l'altro
previsto che «6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. [...]».
Norma di riferimento, è dunque, per i rimborsi, l'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui «Il soggetto che
ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui
circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento
istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del
versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o
parziale dell'obbligo di versamento. [...]».
Nessun dubbio, quindi, che anche per l'IRAP, «in caso di errore materiale,
duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, il soggetto che
ha effettuato il versamento, può, in base al primo comma dell'articolo 38 del D.P.R. n.
602 del 1973 (come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, articolo 1, comma
5 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), presentare istanza di rimborso entro il termine di
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decadenza di quattro anni dalla data del versamento stesso. L'istanza di rimborso deve
essere presentata all'Ufficio locale territorialmente competente in ragione del domicilio
fiscale del soggetto richiedente.» (così già la risoluzione n. 80/E del 31 marzo 2003).
Fermo tale criterio generale e per gli enti pubblici quello di cui all'articolo 3
del d.m. 2 novembre 1998, n. 421 ''Regolamento recante disciplina delle modalità e
dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni
statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446'', in base al quale «1. I soggetti indicati nell'articolo 1
versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine
di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, con le modalità di cui al presente regolamento. Le eccedenze
derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi
versamenti mensili eseguiti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. [...]»
va osservato che, secondo quanto emergente dall'istanza, nel caso di specie il versamento
dell'imposta era in origine dovuto (nell'an e nel quantum), difettando i presupposti per
l'applicazione delle norme richiamate.
Rispetto a questa lacuna, soccorre tuttavia il c.d. ''rimborso anomalo'' previsto
dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 secondo
cui «[...] La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può
essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in
cui si è verificato il presupposto per la restituzione.» il quale costituisce norma di
chiusura del sistema, come peraltro più volte osservato anche dalla Corte di Cassazione:
«[...] secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dare
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continuità, ''in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette
non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, che prevede
la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi,
si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine;
quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del
pagamento dell'imposta, è applicabile il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma
2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza
di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione'' (Cass., sez. 6 T, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019,
Rv. 656467 01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010, Rv. 611761 01).» (cfr.,
ex multis, Cassazione, ordinanza 25 settembre 2023, n. 27315).
Rilevato che, in base a quanto esposto nell'istanza, il presupposto per la parziale
restituzione dell'IRAP versata con riferimento agli anni dal 2002 al 2011 è da individuarsi
nella più volte citata sentenza della Corte d'Appello che ha statuito sulla non debenza
delle retribuzioni corrisposte in detto periodo dall'istante ad un proprio dipendente,
dovendo fare applicazione delle previsioni sopra richiamate, va detto che da tale data
ossia quella in cui la sentenza in parola è divenuta definitiva (informazione non contenuta
nell'interpello pervenuto) decorre il termine biennale per la presentazione della richiesta
di rimborso ex articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'Ufficio dell'Agenza delle entrate
territorialmente competente, il quale ne valuterà i relativi presupposti e l'ammontare.
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IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 546/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il rimborso anomalo ex articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 546/1992 rappresenta la norma residuale per recuperare tributi versati quando il presupposto della restituzione sorge successivamente al pagamento, diversamente dal rimborso ordinario per errore materiale o inesistenza dell'obbligo. Commercialisti e aziende devono distinguere tra rimborsi IRAP per non debenza originaria (DPR 602/1973) e rimborsi per sentenze successive (d.lgs. 546/1992), rispettando il termine biennale dalla data di definitività della sentenza e presentando istanza all'ufficio territorialmente competente.
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