Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. (20G00126)
Qual è lo scopo della Commissione parlamentare di inchiesta istituita dalla Legge 107/2020 e quali sono i suoi compiti principali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 107/2020 istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di investigare sulle attività delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché di affrontare questioni relative al diritto del minore ad una famiglia. La Commissione opera secondo l'articolo 82 della Costituzione, che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse. La Commissione dispone degli stessi poteri e delle stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria per condurre le proprie indagini e esami. I lavori della Commissione dovevano concludersi entro la fine della XVIII legislatura, con l'obbligo di presentare una relazione finale alle Camere entro trenta giorni dalla scadenza, ammettendo anche relazioni di minoranza. La Commissione poteva inoltre riferire alle Camere ogniqualvolta ritenesse necessario comunicare risultati intermedi delle proprie investigazioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 luglio 2020, n. 107
Testo normativo
LEGGE n. 107/2020
# LEGGE 29 luglio 2020, n. 107
## Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono
minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una
famiglia. (20G00126)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e durata della Commissione di inchiesta 1. È istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura. 3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 82 della Costituzione : «Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.».
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La Legge 107/2020 riguarda l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare secondo l'articolo 82 della Costituzione, con poteri equiparati all'autorità giudiziaria per indagini su comunità familiari e diritti dei minori. Operatori nel settore dei servizi sociali, magistrati e amministratori pubblici consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di controllo parlamentare su strutture di accoglienza minorile e tutela dell'infanzia.
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