Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
Qual era l'oggetto della Legge 1073/1954 e quale fu il suo esito?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1073/1954 aveva il compito di fissare un nuovo termine per l'emanazione di un testo unico che raccogliesse tutte le disposizioni relative alla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli derivati. Si trattava di una legge procedurale che prorogava il termine già stabilito dalla Legge 2385/1952, portandolo al 31 dicembre 1954. La norma riguardava specificamente il settore oleario e la relativa tassazione delle attività di trasformazione e produzione. Tuttavia, la legge ebbe vita breve: la Corte Costituzionale, con sentenza del 1962, ne dichiarò l'illegittimità costituzionale insieme al Testo Unico che ne era derivato (D.P.R. 1217/1954), ritenendo violato l'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, che disciplina il procedimento legislativo.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1073
Testo normativo
LEGGE n. 1073/1954
# LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1073
## Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei
semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il termine per la emanazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385 , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, è fissato al 31 dicembre 1954. ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 14/04/1962, n. 99), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073 , e del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217 , in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
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La Legge 1073/1954 rappresenta un caso di normativa fiscale settoriale nel comparto agroalimentare, specificamente dedicata alla tassazione della lavorazione dei semi oleosi e degli oli vegetali. Commercialisti e consulenti tributari la incontrano nello studio della storia del diritto tributario italiano e della giurisprudenza costituzionale in materia di vizi procedurali delle leggi fiscali. Il caso è rilevante per comprendere come la Corte Costituzionale ha controllato il rispetto dei procedimenti legislativi anche in materia tributaria.
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