Legge Contributi

Legge 1081/1967

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore degli enti autonomi "La Biennale di Venezia", la "Triennale di Milano", e "La Quadriennale di Roma".

Pubblicato: 29/11/1967 In vigore dal: 31/10/1967 Documento ufficiale

Quali sono i contributi annuali dello Stato previsti dalla Legge 1081/1967 per la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma?

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La Legge 1081/1967 disciplina il finanziamento pubblico di tre importanti enti autonomi italiani dedicati alle arti e alla cultura. La norma si applica a partire dall'esercizio finanziario 1967 e stabilisce i contributi annuali dello Stato a favore della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma, riconoscendo il loro ruolo di istituzioni culturali di rilevanza nazionale e internazionale. Per la Biennale di Venezia, il testo prevede quattro capitoli di spesa distinti: 40 milioni di lire per le spese generali (divise tra Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero del Turismo e dello Spettacolo), 50 milioni per l'Esposizione internazionale d'arte figurativa, 20 milioni per la Mostra internazionale d'arte cinematografica, e 50 milioni per le manifestazioni d'arte drammatica e musicale (25 milioni per il festival di prosa e 25 milioni per il festival della musica). I finanziamenti sono ripartiti tra due ministeri competenti in base alla natura dell'attività culturale, garantendo così una gestione coordinata delle risorse pubbliche destinate al settore artistico e dello spettacolo.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1081

Testo normativo

LEGGE n. 1081/1967 # LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1081 ## Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore degli enti autonomi "La Biennale di Venezia", la "Triennale di Milano", e "La Quadriennale di Roma". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dall'esercizio finanziario 1967, i contributi annuali dello Stato a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte", istituito con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 , sono stabiliti come segue: 1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall' articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : lire 40.000.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo; 2) per la "Esposizione internazionale d'arte figurativa", da imputarsi al secondo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : lire 50.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica", da imputarsi al terzo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : lire 20.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo; 4) per le "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : lire 50.000.000 (rispettivamente, lire 25 milioni per il festival internazionale di prosa e lire 25 milioni per il festival internazionale della musica), da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

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La Legge 1081/1967 rappresenta il quadro normativo per i contributi statali agli enti autonomi culturali, disciplinando l'allocazione di risorse pubbliche tra Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Commercialisti e consulenti che operano nel settore culturale consultano questa norma per comprendere la struttura dei finanziamenti pubblici, la contabilità degli enti autonomi, e le modalità di imputazione dei contributi ai diversi capitoli di bilancio.

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