Legge Contributi

Legge 1088/1971

Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali.

Pubblicato: 21/12/1971 In vigore dal: 25/11/1971 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le categorie di soggetti obbligati all'assicurazione malattia secondo la Legge 1088/1971?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1088/1971 modifica la precedente normativa del 1960 stabilendo l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali e turistiche, nonché per gli ausiliari del commercio. I soggetti devono possedere requisiti specifici: essere titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con lavoro proprio e familiare, con imponibile annuo di ricchezza mobile non superiore a cinque milioni di lire; avere piena responsabilità dell'impresa; partecipare personalmente al lavoro con abitualità e prevalenza; essere muniti delle licenze previste dalla normativa vigente per la loro attività.

La legge identifica numerose categorie coperte: commercianti al dettaglio, rivenditori di latte, commercianti di armi e esplosivi, operatori balneari e termali, agenti di viaggio, conduttori di case di cura, gestori di campeggi, affittacamere, agenti per pratiche automobilistiche, edicolanti, librai, grossisti di prodotti ortofrutticoli e ittici, guide turistiche e alpine, maestri di sci, esattori e conciatori. L'obbligo si estende anche ai familiari a carico e ai familiari coadiutori che lavorano abitualmente nell'azienda, purché non già soggetti ad altre forme di assicurazione obbligatoria.

Sono esclusi dall'obbligo i familiari a carico titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti che usufruiscano già dell'assistenza malattia a tale titolo. La normativa rappresenta un importante strumento di protezione sociale per i lavoratori autonomi e le piccole imprese, garantendo copertura sanitaria obbligatoria a categorie specifiche del commercio e del turismo.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 novembre 1971, n. 1088

Testo normativo

LEGGE n. 1088/1971 # LEGGE 25 novembre 1971, n. 1088 ## Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , è sostituito dal seguente: "L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali e turistiche, nonchè degli ausiliari del commercio, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività dell'impresa non superi i cinque milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge: 1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 , convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501 , per la vendita al pubblico in genere; 2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 , per le rivendite del latte; 3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi; 4) legge 18 giugno 1934, n. 987 , per il commercio di piante, parti di piante e semi; 5) legge 5 febbraio 1934, n. 327 , per il commercio in forma ambulante; 6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; 7) legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; 8) legge 23 febbraio 1950, n. 170 , per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante; ovvero siano: 1) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall' articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 ; 2) conduttori di case di cura; 3) gestori di campeggi; 4) affittacamere; 5) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida; 6) titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e giornalai ambulanti (strilloni); 7) esercenti librerie o buffets di stazione; 8) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 ; 9) esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31 ; 10) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili. L'attività può essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma ambulante. Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono: a) gli agenti e rappresentanti di commercio denunciati alle camere di commercio a norma dell' articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316 ; b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496 , e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 ; c) gli agenti di assicurazione; d) gli agenti delle librerie di stazione; e) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253 ; i propagandisti e procacciatori di affari; f) i commissionari di commercio; g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all' articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 , convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 , i maestri di sci, gli esercenti parchi di divertimenti viaggianti e di sale di spettacolo, quando non fruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 , purchè non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciatori muniti di certificato di cui all' articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonchè per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico. Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti. L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano della assistenza di malattia a tale titolo".

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La Legge 1088/1971 è il riferimento normativo per l'assicurazione obbligatoria malattia degli esercenti piccole imprese commerciali, ausiliari del commercio e lavoratori autonomi. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare l'obbligo assicurativo, i requisiti di imponibile di ricchezza mobile, l'inclusione di familiari coadiutori e le esclusioni per pensionati. È correlata alla previdenza sociale, alla tutela sanitaria dei lavoratori autonomi e alla gestione dei contributi obbligatori per categorie specifiche del settore commerciale e turistico.

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