Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.
Quali sono le disposizioni della Legge 1094/1967 in materia di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani oltre i 18 anni di età?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1094/1967 integra il decreto legislativo 327/1948 (ratificato con legge 35/1953) relativo alla previdenza e all'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani. La norma estende l'intervento assistenziale dell'ENAOLI (Ente Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani) anche agli orfani che hanno superato i 18 anni di età ma non hanno ancora compiuto 21 anni, a condizione che risultino meritevoli per particolari situazioni personali e familiari. L'assistenza può essere concessa per permettere il completamento degli studi o dell'addestramento professionale già iniziati, oppure per affrontare specifici problemi di natura economica, sanitaria o di inserimento lavorativo. La legge prevede inoltre un'eccezione importante: il limite di età può essere eccezionalmente esteso fino ai 26 anni per gli orfani che intendono conseguire titoli di studio universitari o equiparabili, dimostrando spiccate attitudini. Le modalità, i criteri e i limiti di spesa sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'ENAOLI nel bilancio preventivo dell'Ente.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1094
Testo normativo
LEGGE n. 1094/1967
# LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1094
## Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n.
327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la
previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 , ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35 , è aggiunto il seguente: "Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE
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La Legge 1094/1967 riguarda l'assistenza previdenziale e sociale degli orfani di lavoratori, disciplinando i benefici erogati dall'ENAOLI per il completamento della formazione professionale e universitaria. Operatori del settore sociale e amministratori di enti previdenziali consultano questa normativa per comprendere i criteri di meritevolezza, i limiti di età estensibili, e le modalità di concessione dell'assistenza economica e sanitaria agli aventi diritto.
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