Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200 a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.
Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 11/1957 al decreto-legge 1363/1956 in materia di acquaviti e macchinari per la stampa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 11/1957 converte in legge il decreto-legge del 14 dicembre 1956 n. 1363, apportando una modifica temporale rilevante. Il provvedimento originario riguardava due materie distinte: la riduzione della gradazione minima delle acquaviti da 42° a 40° alcoolici (misurata a 15°C) per specifiche categorie di distillati, e la riduzione dei dazi doganali sulle macchine rotative a rotocalco utilizzate per la stampa di giornali e pubblicazioni periodiche. La modifica introdotta dalla legge di conversione riguarda esclusivamente l'articolo 2 del decreto-legge, anticipando il termine di scadenza delle disposizioni dal 31 dicembre 1958 al 31 dicembre 1957, riducendo così di un anno la durata delle agevolazioni previste. Questa modifica temporale è significativa per i produttori di acquaviti e per gli editori che beneficiavano delle riduzioni doganali, poiché comporta l'anticipazione della cessazione dei benefici fiscali e tariffari concessi.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 febbraio 1957, n. 11
Testo normativo
LEGGE n. 11/1957
# LEGGE 13 febbraio 1957, n. 11
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40°
alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le
acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200 a) allegata al decreto
Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio
doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di
giornali e di altre pubblicazioni periodiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363 , concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 , e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione: "All'art. 2 si sostituiscono le parole: "non oltre il 31 dicembre 1958" con le parole: "non oltre il 31 dicembre 1957"". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - ZOLI - CORTESE - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 11/1957 rappresenta un intervento normativo in materia di dazi doganali, agevolazioni tariffarie e classificazione merceologica delle acquaviti secondo le tabelle doganali allegate al DPR 422/1954. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a riduzioni doganali temporanee, classificazione di macchinari per la stampa e scadenza di benefici fiscali su importazioni di beni strumentali.
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