Quali sono le tariffe di tassa di imbarco e sbarco per i passeggeri nei porti di Genova e Napoli secondo la Legge 1103/1949?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1103/1949 stabilisce le tariffe della tassa di imbarco e sbarco applicabile ai passeggeri nei porti di Genova e Napoli, differenziando gli importi in base alla classe di viaggio e alla destinazione geografica. La normativa riguarda tutti i passeggeri che transitano per questi due porti, indipendentemente dalla nazionalità, e si applica sia all'imbarco che allo sbarco. Le tariffe variano secondo tre fasce geografiche: porti nel Mediterraneo (aliquota minima), porti europei fuori dal Mediterraneo e del Mar Rosso (aliquota intermedia), e altri porti mondiali (aliquota massima). Per ogni fascia geografica, sono previste tariffe differenziate per passeggeri di 1ª, 2ª e 3ª classe, con importi significativamente inferiori per la 3ª classe e gli emigranti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1103
Testo normativo
LEGGE n. 1103/1949
# LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1103
## Modificazioni alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti
di Genova e di Napoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera, d), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4, lettera d) , del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239 , modificato con l' art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101 , con il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, e con l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , è fissata, come segue: a) lire 400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 160 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo; b) lire 1200 per i passeggeri di 1ª classe e lire 400 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso; c) lire 2400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 800 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati. Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa è, per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 40-80 e 200.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1103/1949 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 1103/1949 disciplina le imposte di transito portuale, specificamente le tasse di imbarco e sbarco nei porti di Genova e Napoli. Armatori, agenzie marittime e operatori portuali devono applicare queste tariffe differenziate in base alla classe passeggeri e alla rotta geografica. La normativa rappresenta un tributo locale sui servizi portuali e rimane rilevante per la contabilità delle società di navigazione e la gestione amministrativa dei transiti passeggeri.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.