Modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.
Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 1110/1956 ai dazi doganali sui residui della lavorazione degli oli minerali utilizzati come combustibile?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1110/1956 interviene sulla tassazione doganale dei residui della lavorazione degli oli minerali (oli di petrolio, oli da catrami paraffinici, lignite, torba e schisti) destinati esclusivamente come combustibile in caldaie e forni. La norma si applica alle importazioni di questi prodotti e riguarda principalmente le aziende che utilizzano tali combustibili nei processi produttivi. Il decreto introduce due misure: sospende completamente il dazio di importazione per gli oli densi (voce 271-b-6-alfa-I-A), mentre riduce al 3% ad valorem il dazio per gli oli fluidi e fluidissimi (voce 271-b-6-alfa-I-B). Questa differenziazione riflette l'esigenza di favorire l'importazione di combustibili alternativi in un periodo di straordinaria necessità e urgenza, come dichiarato nel preambolo del decreto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 settembre 1956, n. 1110
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1110/1956
# DECRETO-LEGGE 28 settembre 1956, n. 1110
## Modificazione del dazio doganale applicato sui residui della
lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come
combustibile nelle caldaie e nei forni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibile esclusivamente nelle caldaie e nei forni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) è sospesa l'applicazione del dazio di importazione sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; densi (voce della tariffa 271-b-6-alfa-I-A); b) è da applicare il dazio di importazione nella misura ridotta del 3% sul valore sugli oli di petrolio, Oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; fluidi e fluidissimi (voci 271-b-6-alfa-I-B) e c) della tariffa.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1110/1956 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 1110/1956 è rilevante per chi opera nel settore energetico e della lavorazione degli oli minerali, in quanto disciplina i dazi doganali di importazione, le tariffe doganali e il trattamento fiscale dei combustibili industriali. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a importazioni di oli minerali, classificazione tariffaria, sospensione e riduzione dei dazi, e per verificare l'applicabilità delle agevolazioni alle specifiche categorie di prodotto.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.