Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335, e 22 aprile
1953, n. 336, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1952-53.
LEGGE n. 1128/1954
# LEGGE 22 novembre 1954, n. 1128
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335, e 22 aprile
1953, n. 336, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1952-53.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191 , 9 aprile 1953, nn. 334 e 335 e 22 aprile 1953 , n. 336 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 200.000.000, lire 359.650.000, lire 758.000.000 e lire 2.236.578.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1128/1954 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.