Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335, e 22 aprile
1953, n. 336, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1952-53.
Cosa stabilisce la Legge 1128/1954 riguardo ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1952-53?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1128/1954 è un provvedimento di convalidazione legislativa che ratifica quattro decreti presidenziali emanati nel 1953 per fronteggiare esigenze di bilancio straordinarie. Si applica specificamente all'esercizio finanziario 1952-53 e riguarda lo Stato italiano nella gestione della sua contabilità generale. La legge autorizza e rende definitivi quattro prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste: 200 milioni di lire (DPR 191/1953), 359 milioni 650mila lire (DPR 334/1953), 758 milioni di lire (DPR 335/1953) e 2 miliardi 236 milioni 578mila lire (DPR 336/1953), per un totale di circa 3,5 miliardi di lire. In pratica, il Presidente della Repubblica aveva già disposto questi prelevamenti in via d'urgenza durante l'esercizio, e il Parlamento successivamente li convalida formalmente, conferendo loro piena legittimità retroattiva. Questo meccanismo era previsto dall'articolo 42 del Regio Decreto 2440/1923 sulla contabilità dello Stato e rappresenta uno strumento di controllo parlamentare su spese straordinarie già sostenute dall'Esecutivo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1128
Testo normativo
LEGGE n. 1128/1954
# LEGGE 22 novembre 1954, n. 1128
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335, e 22 aprile
1953, n. 336, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1952-53.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191 , 9 aprile 1953, nn. 334 e 335 e 22 aprile 1953 , n. 336 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 200.000.000, lire 359.650.000, lire 758.000.000 e lire 2.236.578.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1128/1954 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 1128/1954 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali, il fondo di riserva per spese impreviste e la contabilità generale dello Stato secondo il Regio Decreto 2440/1923. È rilevante per chi studia i meccanismi di bilancio dello Stato, i poteri d'urgenza del Presidente della Repubblica e il controllo parlamentare sulla spesa pubblica straordinaria.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.