Legge 1130/1966
Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione mondiale della sanita' a Ginevra.
Qual è l'importo e la finalità del contributo straordinario previsto dalla Legge 1130/1966?
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Riferimento normativo
LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1130
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardLa Legge 1130/1966 riguarda contributi straordinari dello Stato a favore di organizzazioni internazionali, in particolare l'OMS, e rappresenta un esempio di spesa pubblica per cooperazione internazionale e finanziamento di sedi di enti sovranazionali. Per chi segue la contabilità dello Stato e i bilanci pubblici, è rilevante comprendere come vengono classificate le erogazioni a organismi internazionali e gli stanziamenti per opere di interesse mondiale nel capitolo delle spese per relazioni esterne.