Legge Imposte Indirette

Legge 1149/1967

Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici.

Pubblicato: 12/12/1967 In vigore dal: 21/11/1967 Documento ufficiale

Quali sono le esenzioni fiscali previste per gli atti relativi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1149/1967 prevede un'esenzione completa da tre tipologie di oneri fiscali per tutti gli atti e i documenti che riguardano le procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità. L'esenzione si applica all'imposta di bollo, ai diritti catastali e agli emolumenti ipotecari, coprendo sia gli atti della procedura espropriativa vera e propria sia quelli necessari per la valutazione e il pagamento dell'indennità dovuta al proprietario espropriato.

La norma riguarda esclusivamente le espropriazioni promosse dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, escludendo quindi le procedure avviate da soggetti privati. Questa limitazione riflette l'intento di ridurre i costi amministrativi e fiscali quando l'espropriazione è finalizzata all'interesse pubblico.

Per poter usufruire delle esenzioni, è necessario che negli atti e nei documenti sia esplicitamente indicato l'uso cui sono destinati, cioè che sia chiaramente menzionato il collegamento con la procedura espropriativa. Questa formalità rappresenta il requisito essenziale per l'applicazione del beneficio fiscale e serve a documentare la causa dell'esenzione.

La disposizione ha rilevanza pratica per notai, geometri e amministrazioni pubbliche che gestiscono espropriazioni, in quanto consente di ridurre significativamente i costi procedurali legati alla trascrizione immobiliare e alla documentazione amministrativa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1149

Testo normativo

LEGGE n. 1149/1967 # LEGGE 21 novembre 1967, n. 1149 ## Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonchè quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari. Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

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La Legge 1149/1967 disciplina l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Professionisti come notai e consulenti amministrativi la consultano per comprendere le agevolazioni fiscali su atti di espropriazione, trascrizioni immobiliari e procedure di valutazione dell'indennità espropriativa. È uno strumento fondamentale per ridurre la tassazione indiretta nelle operazioni immobiliari promosse da enti pubblici.

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