Quali sono le tasse di ancoraggio applicate alle navi nazionali ed estere nei porti dello Stato secondo la Legge 115/1952?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 115/1952 disciplina le tasse di ancoraggio dovute dalle navi che approdano nei porti italiani, distinguendo tra navi a propulsione meccanica nazionali e navi estere equiparate alle nazionali per effetto di trattati internazionali. La normativa prevede due modalità di pagamento: per approdo singolo e per abbonamento annuale. Per le navi provenienti dall'estero, la tassa di ancoraggio per approdo è fissata a 75 lire per tonnellata di stazza netta, mentre per abbonamento annuale è di 175 lire per tonnellata. Per le navi che navigano esclusivamente tra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, le tariffe sono ridotte rispettivamente a 18 lire per approdo e 55 lire per abbonamento. Questa legge rappresenta una modifica alle precedenti disposizioni risalenti al 1896 e successive integrazioni, consolidando un sistema tariffario progressivo nel tempo. La distinzione tra navi internazionali e cabotaggio nazionale riflette la volontà di incentivare il traffico interno e di regolamentare diversamente le operazioni portuali in base alla natura del servizio di navigazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 febbraio 1952, n. 115
Testo normativo
LEGGE n. 115/1952
# LEGGE 22 febbraio 1952, n. 115
## Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed
estere che approdano nei porti dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica Hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590 , dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636 , convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466 , dalla legge 14 marzo 1940, n. 240 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, sono fissate come segue: A) per approdo: a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta, di navi provenienti dall'estero; b) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge del lo Stato; B) per abbonamento: a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero; b) a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.
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La Legge 115/1952 è il riferimento normativo per le tasse di ancoraggio, tributi portuali e diritti di approdo nelle acque territoriali italiane. Armatori, società di navigazione e agenti marittimi consultano questa norma per calcolare le imposte dovute al momento dell'ancoraggio, considerando la stazza netta della nave, la provenienza geografica e il regime di navigazione (internazionale o cabotaggio).
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