Quali sono le aliquote della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti radiofonici e televisivi secondo la Legge 1150/1954?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1150/1954 istituisce una tassa di concessione governativa obbligatoria per chiunque detenga apparecchi radio-riceventi o televisivi in Italia. La norma si applica a tutti i titolari di abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive, attraverso il libretto d'iscrizione rilasciato secondo le disposizioni del regio decreto-legge 1938. In pratica, la legge prevede un'aliquota di 850 lire annue per gli abbonamenti radiofonici e di 3.000 lire annue per gli abbonamenti televisivi (successivamente ridotta a 2.000 lire dal 1957). Per gli apparecchi installati su autovetture di potenza superiore a 13 Hp o su navi, l'importo è fissato a 5.000 lire annue. La tassa riguarda anche i contratti speciali stipulati dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite, con eccezione dei pubblici esercizi che seguono una disciplina particolare. Questo tributo rappresenta il primo sistema organico di finanziamento della radiodiffusione pubblica italiana attraverso il canone sugli utenti.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 novembre 1954, n. 1150
Testo normativo
LEGGE n. 1150/1954
# LEGGE 10 novembre 1954, n. 1150
## Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti
alle radiodiffusioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell' art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 , e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure: a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare; b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. ((2)) Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge. ((2)) Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5000 annue. È abrogato l'ultimo comma dell' art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 . --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1956, n. 1413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell' art. 1, primo comma, lettera b) , e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150 , è ridotta a duemila lire per anno solare". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.
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La Legge 1150/1954 è il fondamento normativo della tassa di concessione governativa sulla radiodiffusione, istituto tributario che riguarda canone radiofonico, abbonamenti televisivi e licenze d'uso di apparecchi riceventi. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni relative a obblighi dichiarativi, soggetti passivi della tassa, esenzioni per pubblici esercizi e adempimenti amministrativi connessi alla gestione degli abbonamenti.
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