Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco.
Quali modifiche apporta la Legge 1151/1954 alla tassazione delle carte da gioco e come devono comportarsi i fabbricanti con le giacenze di magazzino?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1151/1954 converte in legge il decreto-legge del 24 novembre 1954 introducendo modifiche al regime della tassa di bollo sulle carte da gioco. La normativa riguarda principalmente i fabbricanti di carte da gioco e gli uffici del registro-bollo, stabilendo come gestire il passaggio a un nuovo importo di imposta. In pratica, i mazzi di carte già bollati agli importi precedenti (100 e 200 lire) che si trovano in giacenza presso i fabbricanti possono essere integrati con marche di bollo aggiuntive fino al raggiungimento della nuova imposta, purché ciò avvenga entro il 30 giugno 1955. I fabbricanti devono comunicare alle Intendenze di finanza competenti, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, un elenco dettagliato delle giacenze da sottoporre a bollo, suddivise per tipologia di carte. Per quanto riguarda le giacenze presso gli uffici del registro-bollo, questi provvederanno autonomamente a sovrastampare il nuovo bollo sugli assi già bollati, che potranno essere ritirati dai fabbricanti entro il medesimo termine del 30 giugno 1955.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1151
Testo normativo
LEGGE n. 1151/1954
# LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1151
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante
la tassa di bollo sulle carte da giuoco.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070 , recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, con le seguenti modificazioni: All'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole: "i fabbricanti". Allo stesso art. 2, sono aggiunti i seguenti commi: "I mazzi di carte con assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955. A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte. Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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La Legge 1151/1954 disciplina la tassa di bollo sulle carte da gioco, un'imposta indiretta su beni specifici, e rappresenta un caso di transizione fiscale con disposizioni transitorie per giacenze di magazzino. Commercialisti e consulenti aziendali che assistono fabbricanti di carte da gioco devono considerare gli obblighi di comunicazione alle Intendenze di finanza, la gestione delle rimanenze di magazzino e il regime di sovrastampa del bollo come aspetti rilevanti per la compliance fiscale del periodo.
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