Legge Imposte Indirette

Legge 1151/1954

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco.

Pubblicato: 16/12/1954 In vigore dal: 10/12/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1151

Testo normativo

LEGGE n. 1151/1954 # LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1151 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070 , recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, con le seguenti modificazioni: All'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole: "i fabbricanti". Allo stesso art. 2, sono aggiunti i seguenti commi: "I mazzi di carte con assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955. A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte. Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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