Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.
Cosa stabilisce la Legge 1155/1967 in materia di imposte sui filati di lana e materie prime tessili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1155/1967 converte in legge il decreto-legge 900/1967, prorogando le misure di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sui filati di lana. Si applica al settore tessile italiano, riguardando in particolare i produttori e gli importatori di filati di lana e materie prime tessili. La norma prevede praticamente il mantenimento di un regime fiscale agevolato che riduce il carico tributario su questi prodotti, favorendo la competitività del settore tessile nazionale. Per le aziende del comparto, ciò significa una riduzione dei costi di produzione e importazione, con benefici sulla marginalità e sulla capacità di esportazione. La legge introduce inoltre un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, creando un sistema tributario differenziato per questo comparto strategico dell'economia italiana.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 dicembre 1967, n. 1155
Testo normativo
LEGGE n. 1155/1967
# LEGGE 7 dicembre 1967, n. 1155
## Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 11 ottobre
1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la
sospensione dell'applicazione della imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la
istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale
sull'entrata per le materie prime tessili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900 , recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione: L'articolo 2 è sostituito con il seguente: "Resta ferma la disposizione dell' articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973 ". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1967 SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 1155/1967 è il riferimento normativo per chi opera nel settore tessile in merito a sospensione dell'imposta di fabbricazione, sovrimposta di confine e regime tributario sui filati di lana. Commercialisti e aziende tessili la consultano per comprendere le agevolazioni fiscali, l'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata e il trattamento tributario delle materie prime tessili nel periodo di applicazione della norma.
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