Legge Contributi

Legge 116/1965

Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano.

Pubblicato: 13/03/1965 In vigore dal: 01/03/1965 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 116/1965 riguardanti il contributo al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 116/1965, promulgata il 1° marzo 1965, disciplina la proroga e l'incremento di un finanziamento pubblico destinato al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale con sede a Milano. La norma estende per 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo precedentemente autorizzato dalla Legge 1317/1960. L'aspetto più rilevante è l'aumento dell'importo del contributo, che viene elevato a 25 milioni di lire annuali a partire dall'esercizio finanziario 1965, rappresentando un incremento rispetto all'importo precedente. Questa legge rientra nella categoria dei provvedimenti di finanziamento di enti e associazioni di interesse pubblico, tipici della legislazione italiana degli anni Sessanta. Per i professionisti che operano nel settore della contabilità pubblica e della gestione dei contributi statali, la norma rappresenta un esempio di come venivano strutturati i finanziamenti ricorrenti a favore di organizzazioni dedicate alla prevenzione sociale e alla difesa dei diritti.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 marzo 1965, n. 116

Testo normativo

LEGGE n. 116/1965 # LEGGE 1 marzo 1965, n. 116 ## Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano. La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano. Il contributo di cui all' articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317 , è elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.

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La Legge 116/1965 riguarda contributi pubblici, finanziamenti a enti associativi e stanziamenti di bilancio dello Stato. Commercialisti e consulenti che gestiscono rendicontazioni di enti pubblici e organizzazioni non profit consultano normative di questo tipo per comprendere le modalità di erogazione dei contributi, la durata delle concessioni e gli importi autorizzati. La norma è rilevante per chi opera nel settore della contabilità di enti di prevenzione sociale e gestione dei fondi pubblici destinati a finalità sociali.

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