Quali sono gli obblighi di costituzione di scorta per i Magazzini generali che depositano olii minerali, secondo la Legge 1160/1964?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1160/1964 introduce un'esenzione importante per i Magazzini generali autorizzati al deposito di merci. Normalmente, questi magazzini erano tenuti a costituire una scorta obbligatoria di prodotti petroliferi secondo le normative precedenti (Regio Decreto 1933 e DPR 1955). La legge elimina questo obbligo per i depositi di olii minerali e loro derivati, purché la capacità non superi 200 metri cubi e l'immagazzinamento avvenga in via temporanea e per conto terzi. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il prodotto sia nazionalizzato o meno, e copre anche olii contenuti in fusti, lattine e barattoli. La norma rappresenta una semplificazione amministrativa e una riduzione degli oneri finanziari per i gestori di magazzini generali, facilitando l'attività di deposito temporaneo di prodotti petroliferi senza vincoli di giacenza minima obbligatoria.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 novembre 1964, n. 1160
Testo normativo
LEGGE n. 1160/1964
# LEGGE 2 novembre 1964, n. 1160
## Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i depositi
franchi.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290 , convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158 , e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall' articolo 12, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dall'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell' articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , e dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 , per una capacità non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.
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La Legge 1160/1964 disciplina i depositi di olii minerali presso Magazzini generali e depositi franchi, esentando da obblighi di scorta minima secondo il Regio Decreto 1933 e il DPR 1955. Commercialisti e operatori logistici consultano questa norma per comprendere gli obblighi di giacenza, la gestione dei depositi temporanei di prodotti petroliferi e i vincoli normativi su capacità e modalità di immagazzinamento.
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