Legge Imposte Indirette

Legge 1162/1955

Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.

Pubblicato: 12/12/1955 In vigore dal: 26/11/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 26 novembre 1955, n. 1162

Testo normativo

LEGGE n. 1162/1955 # LEGGE 26 novembre 1955, n. 1162 ## Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , è sostituito dal seguente: All'art. 2 è aggiunto il seguente comma: "Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni: a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo; b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO

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