Quali sono le condizioni e i requisiti per il trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi tra raffinerie secondo la Legge 1162/1955?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1162/1955 disciplina il trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati tra raffinerie di olii minerali, consentendo movimentazioni di merci non ancora finite per sottoporle a ulteriori lavorazioni. La norma si applica alle raffinerie che desiderano trasferire prodotti da una struttura all'altra mantenendo l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, previa autorizzazione del Ministero delle finanze su istanza motivata. I prodotti trasferibili devono rispettare specifici parametri tecnici: punto di infiammabilità Peusky-Martins inferiore a 55°C e distillato a 300°C di almeno il 90% in volume, garantendo così che si tratti effettivamente di intermedi e non di prodotti finiti. Il trasferimento è consentito solo in due ipotesi: tra raffinerie a ciclo completo oppure da raffinerie a ciclo completo verso impianti che abbiano carattere di complementarità con le raffinerie stesse, evitando così deviazioni commerciali improprie.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 novembre 1955, n. 1162
Testo normativo
LEGGE n. 1162/1955
# LEGGE 26 novembre 1955, n. 1162
## Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e
semilavorati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , è sostituito dal seguente: All'art. 2 è aggiunto il seguente comma: "Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni: a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo; b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 1162/1955 regola l'esenzione dall'imposta di fabbricazione e i trasferimenti in cauzione di prodotti petroliferi intermedi, disciplinando il regime fiscale delle merci in corso di lavorazione tra impianti di raffinazione. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni relative a movimentazioni di semilavorati, parametri tecnici di classificazione merceologica e autorizzazioni amministrative presso il Ministero delle finanze.
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