Legge Internazionale

Legge 1168/1954

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento).

Pubblicato: 21/12/1954 In vigore dal: 22/11/1954 Documento ufficiale

Quali merci possono essere importate temporaneamente in Italia secondo la Legge 1168/1954 e quali sono i termini massimi di riespedizione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1168/1954 rappresenta il dodicesimo provvedimento in materia di importazioni ed esportazioni temporanee, disciplinando l'ingresso in Italia di materie prime e semilavorati destinati a essere trasformati e successivamente riesportati. La norma si applica a imprese manifatturiere e artigianali che necessitano di materie prime non disponibili sul mercato nazionale o insufficienti, consentendo loro di importarle temporaneamente senza pagare dazi doganali, a condizione di riesportare il prodotto finito entro i termini stabiliti. La legge allega una tabella dettagliata che specifica per ogni merce: la quantità minima ammessa all'importazione temporanea, il termine massimo per la riesportazione (variabile da 6 mesi a 1 anno), e lo scopo specifico della lavorazione. Le merci contemplate includono acciaio, cadmio, cellulosa, cotone, rame, zinco, motori e componenti automobilistici, tessuti e altri materiali destinati a trasformazioni industriali specifiche. Questo regime rappresenta uno strumento di politica commerciale per favorire le esportazioni italiane di prodotti finiti, permettendo alle aziende di accedere a input produttivi internazionali mantenendo la competitività sui mercati esteri.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1168

Testo normativo

LEGGE n. 1168/1954 # LEGGE 22 novembre 1954, n. 1168 ## Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: ===================================================================== | | Quantita | | | minima |Termine | Scopo per il quale | ammessa |massimo Qualita delle merci |e concessa l'importazione | alla |per la | temporanea | import. |riespor- | | temp. |tazione ----------------------|--------------------------|----------|-------- Acciaio comune o| Per la fabbricazione di | kg. 500 | 1 anno inossidabile, in bar-| coltelleria da cucina | | re tonde, piatte o| e da tavola, e di po- | | coniche, in lamiere e| saterie | | in nastri | | | Borato di sodio natu-| Per la produzione di | kg. 500 | 6 mesi rale (borace greggio)| perborato sodico | | Cadmio (metallo)......| Per la produzione di | kg. 500 | 6 mesi | sali di cadmio | | Cellulosa nobile e| Per la produzione di | kg. 100 | 6 mesi linters di cotone,| acetato di cellulosa e | | greggi e candeggiati | di polveri da stampag- | | | gio all'acetato di | | | cellulosa | | Getti di acciaio e sue| Per la fabbricazione di | kg. 100 | 1 anno leghe, comunque doga-| utensili e strumenti | | ganalmente classifi-| per la lavorazione del | | cabili | legno e dei metalli | | Linters di cotone,| Per la fabbricazione di | kg. 100 | 6 mesi greggi e candeggiati | nitrocellulosa da im- | | | piegare nella lavora- | | | zione di polvere da | | | sparo | | Motori, parti staccate| Per la costruzione, | - | 6 mesi ed accessori di auto-| unitamente a materiali | | veicoli | nazionali, di autovei- | | | coli a "cassa portan- | | | te" o "monoscocca" | | Olio amilico..........| Per la produzione di | kg. 100 | 6 mesi | amilxantogenato di po- | | | tassio | | Perle di vetro pressa-| Per la fabbricazione di | kg. 100 | 6 mesi te | corone da rosario | | Rame e zinco, in pani| Da impiegare, in lega | kg. 100 | 1 anno e in rottami | fra loro, e quindi |di ciascun| | sotto forma di ottone, | metallo | | per la placcatura di | | | semilavorati ed ogget- | | | ti finiti di ogni spe- | | | cie di metallo comune | | Tessuti di cotone, ti-| Per essere sottoposti | kg 50 | 1 anno po popeline, ed altri| alla mercerizzazione, | | tessuti di cotone| al procedimento chi- | | leggeri per camicerie| mico di irrestringibi- | | ed abbigliamento | lita denominato | | | permashrunk, e o al | | | finissaggio | |

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La Legge 1168/1954 disciplina il regime di importazione temporanea, un istituto doganale che consente l'ingresso di merci in sospensione di dazio per la successiva riesportazione, rilevante per il commercio estero e la fiscalità doganale. Aziende esportatrici, doganieri e consulenti commerciali consultano questa norma per comprendere i regimi di perfezionamento passivo, i termini di riespedizione e le modalità di controllo delle merci importate temporaneamente.

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