Disposizioni urgenti concernenti modalita' operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. (21G00127)
Quali misure operative di sicurezza introduce il Decreto-Legge 117/2021 per le elezioni del 2021 in relazione all'emergenza COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 117/2021, emanato il 17 agosto 2021, introduce disposizioni urgenti per garantire il pieno esercizio del diritto di voto durante le consultazioni elettorali del 2021, in un contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma si applica specificamente alle elezioni previste tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 e riguarda tutti gli elettori, con particolare attenzione a coloro che risultano positivi al virus, in quarantena ospedaliera o domiciliare, nonché a chi si trova in isolamento fiduciario. La principale misura operativa prevede che l'elettore, dopo aver votato e ripiegato la scheda in cabina, provveda personalmente a inserirla nell'urna, anziché affidarla a terzi, al fine di prevenire i rischi di contagio durante le operazioni di voto. Questa disposizione rappresenta un'eccezione temporanea alle procedure ordinarie e rimane coordinata con le norme speciali già vigenti per le elezioni suppletive della Camera e del Senato, garantendo così sia la sicurezza sanitaria che l'esercizio dei diritti civili e politici.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021, n. 117
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 117/2021
# DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021, n. 117
## Disposizioni urgenti concernenti modalita' operative precauzionali e
di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali
dell'anno 2021. (21G00127)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; Visto l' articolo 48 della Costituzione ; Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio; Visto l' articolo 31-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ; Visto l' articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58 , che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Operazioni di votazione 1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonchè assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè dell'articolo 49, secondo comma , del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 .
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Il Decreto-Legge 117/2021 disciplina le modalità operative precauzionali per le elezioni 2021, affrontando questioni di diritto elettorale, sicurezza sanitaria e tutela del diritto di voto durante l'emergenza COVID-19. Gli operatori elettorali e gli amministratori comunali devono considerare le procedure di inserimento personale della scheda nell'urna, le disposizioni sulla quarantena e l'isolamento fiduciario, nonché il coordinamento con i decreti precedenti in materia di elezioni suppletive e norme sulla composizione degli organi amministrativi.
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