Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del President
Cosa stabilisce la Legge 12/1957 in materia di disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 12/1957 è un provvedimento di conversione che trasforma in legge il decreto-legge del 20 dicembre 1956, n. 1380. Il provvedimento si applica al settore della lavorazione dei semi oleosi e della produzione degli oli da essi derivati, disciplinando gli aspetti fiscali di questa attività economica. La legge proroga le disposizioni precedentemente introdotte dal decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 (convertito nella legge 27 marzo 1956, n. 162), garantendo continuità normativa per gli operatori del settore. Inoltre, apporta modificazioni specifiche all'articolo 30 del testo unico approvato con DPR 22 dicembre 1954, n. 1217, che rappresentava il quadro normativo di riferimento per la fiscalità di questo comparto produttivo. Per le aziende operanti nel settore oleario, questa legge rappresenta un elemento fondamentale per la corretta applicazione degli obblighi fiscali e tributari relativi alla trasformazione e commercializzazione degli oli vegetali.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 febbraio 1957, n. 12
Testo normativo
LEGGE n. 12/1957
# LEGGE 13 febbraio 1957, n. 12
## Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1956, che
proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n.
28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162,
ed apporta modificazioni all'art. 30 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei
semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380 , che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162 , e apporta modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1951, n. 1217 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 12/1957 è il riferimento normativo per la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli vegetali, materia che riguarda direttamente tassazione, obblighi dichiarativi e regime tributario delle imprese olearie. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a proroga di disposizioni tributarie, modifiche al regime fiscale di settore e corretta qualificazione dei redditi d'impresa nel comparto agroalimentare.
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