Legge Imposte Indirette

Legge 121/1951

Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

Pubblicato: 13/03/1951 In vigore dal: 17/02/1951 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i criteri per ottenere il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per i taxi nel 1949?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 121/1951 disciplina un rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata dai taxi (autovetture adibite al servizio pubblico da piazza) durante l'anno 1949. Il rimborso è riconosciuto nella misura di 20 lire per ogni litro di benzina utilizzato. La norma si applica ai veicoli muniti di regolare licenza comunale e circolanti sul territorio italiano alla data del 1° gennaio 1949, includendo anche i motoscafi nelle località dove sostituiscono i taxi tradizionali. L'agevolazione viene concessa in base a un consumo medio presunto, che varia secondo la dimensione demografica del comune: 5 litri giornalieri per i comuni con oltre 500.000 abitanti, 3 litri per comuni tra 100.000 e 500.000 abitanti, e 2 litri per comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti. Il rimborso è limitato ai soli giorni in cui i veicoli hanno effettivamente prestato servizio, richiedendo quindi una documentazione della gestione operativa del servizio pubblico da piazza.

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Riferimento normativo

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 121

Testo normativo

LEGGE n. 121/1951 # LEGGE 17 febbraio 1951, n. 121 ## Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza - compresi i motoscafi nelle località dove essi sostituiscono le vetture da piazza - munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949. L'agevolazione sarà concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di: 1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; 2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti; 3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

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La Legge 121/1951 riguarda agevolazioni fiscali e rimborsi di imposte di fabbricazione nel settore dei trasporti pubblici urbani, specificamente per il servizio taxi. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni relative a deducibilità dei costi di carburante, crediti d'imposta e trattamento fiscale delle spese di esercizio per operatori di servizi pubblici da piazza. La norma rappresenta un precedente storico di incentivazione fiscale per il trasporto pubblico locale.

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