Legge Imposte Indirette

Legge 1216/1961

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

Pubblicato: 02/12/1961 In vigore dal: 29/10/1961 Documento ufficiale

Quali assicurazioni private sono soggette a imposta secondo la Legge 1216/1961 e quali sono invece esenti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1216/1961 disciplina il regime tributario delle assicurazioni private in Italia, stabilendo quali polizze sono tassabili e con quale aliquota. Sono soggette a imposta le assicurazioni su beni immobili situati in Italia, i veicoli/navi/aeromobili immatricolati in Italia, le polizze viaggio di durata non superiore a quattro mesi, le assicurazioni su merci da/verso l'Italia stipulate da soggetti domiciliati in Italia, le assicurazioni danni generiche e le assicurazioni sulla vita quando il contraente è domiciliato o ha sede in Italia. La legge prevede una tariffa ordinaria (allegato A) con aliquote standard e una tariffa speciale (allegato B) con aliquote ridotte per determinate categorie di rischi. Sono completamente esenti dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'allegato C e quelle per cui l'esenzione è prevista da leggi speciali; inoltre, non si applicano imposte per attività o enti che versano imposte indirette in abbonamento. Un aspetto rilevante riguarda le navi immatricolate in Italia, per le quali è stata fissata un'aliquota agevolata dello 0,05% a partire dal 1998, a testimonianza di successive modifiche normative volte a favorire determinati settori.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Testo normativo

LEGGE n. 1216/1961 # LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216 ## Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A): a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia; c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e semprechè per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero; e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate; f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.(6) Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento. Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta. Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonchè quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali. Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 . ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ha confermato (con l'art. 124, comma 1) la precedente modifica. --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49) ha disposto (con l'art. 9-quater, comma 1) che "Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all' articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998."

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La Legge 1216/1961 è il riferimento normativo per il regime tributario delle assicurazioni private, disciplinando l'applicazione di imposte indirette su polizze vita, assicurazioni danni, rischi di viaggio e operazioni assicurative in genere. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per determinare l'imponibilità di premi assicurativi, applicare le aliquote corrette secondo le tariffe ordinarie e speciali, e identificare le operazioni esenti da tassazione secondo gli allegati normativi.

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