Legge Contabilità

Legge 122/1983

Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Pubblicato: 26/04/1983 In vigore dal: 13/04/1983 Documento ufficiale

Quali sono le fonti di entrata della Regione Sardegna secondo la Legge 122/1983 e come si ripartiscono i tributi tra lo Stato e la regione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 122/1983 modifica l'articolo 8 dello Statuto speciale della Sardegna, ridefinendo completamente il sistema di finanziamento regionale attraverso una ripartizione percentuale dei tributi riscossi nel territorio sardo. La norma attribuisce alla regione quote variabili dei principali tributi: il 70% dell'IRPEF e dell'IRPG, il 90% delle imposte su bollo, registro e ipotecarie, il 50% delle imposte su successioni e donazioni, e percentuali specifiche su ritenute alla fonte, accise, monopoli e IVA. Questo sistema rappresenta un passaggio dalla finanza trasferita a una finanza derivata, dove la regione beneficia direttamente del gettito tributario prodotto nel suo territorio, incentivando così lo sviluppo economico locale. La norma prevede inoltre che l'IVA sia determinata annualmente d'intesa tra Stato e regione in base alle spese necessarie per le funzioni ordinarie, garantendo una certa flessibilità nella programmazione finanziaria regionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 13 aprile 1983, n. 122

Testo normativo

LEGGE n. 122/1983 # LEGGE 13 aprile 1983, n. 122 ## Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonchè di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato; e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione; h) dai canoni per le concessioni idroelettriche; i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria".

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La Legge 122/1983 disciplina il finanziamento delle regioni a statuto speciale attraverso la ripartizione di IRPEF, IRPG, imposte indirette, accise e IVA. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere la tassazione territoriale, il gettito fiscale regionale, le ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e le dinamiche di coordinamento tra finanza statale e regionale in Sardegna.

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