Sistemazione della contabilita' per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Quali agenti contabili dello Stato sono discaricati dalle responsabilità contabili per l'esercizio finanziario 1944-45 secondo la Legge 1244/1961?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1244/1961 è una norma di carattere straordinario e storico che regola la sistemazione contabile per un periodo specifico (esercizi finanziari 1944-45 e precedenti), interessando una vasta categoria di agenti contabili dello Stato. Si applica ai titolari delle Conservatorie dei registri immobiliari, agli Uffici del registro, ai ricevitori provinciali delle imposte dirette, agli esattori comunali, ai magazzinieri economi e ad altri gestori di fondi pubblici che operavano durante il periodo bellico e post-bellico. La norma prevede che questi agenti siano discaricati dalle responsabilità contabili qualora documentino di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti a causa di circostanze di forza maggiore (come gli eventi della Seconda Guerra Mondiale), oppure quando i conti prodotti agli uffici competenti siano andati smarriti o distrutti senza possibilità di ricostruzione. Aspetto rilevante è che la legge non estingue completamente le responsabilità: rimane infatti salvo il giudizio della Corte dei conti su eventuali responsabilità emerse per fatti specifici inerenti alle gestioni, garantendo così un controllo residuale sulla corretta amministrazione dei fondi pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 novembre 1961, n. 1244
Testo normativo
LEGGE n. 1244/1961
# LEGGE 10 novembre 1961, n. 1244
## Sistemazione della contabilita' per gli esercizi finanziari 1944-45 e
precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I titolari delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualità di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore. Detti agenti contabili sono altresì discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione. Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.
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La Legge 1244/1961 riguarda la contabilità dello Stato, gli agenti contabili, la gestione di fondi pubblici e la responsabilità amministrativa durante il periodo bellico. È rilevante per storici amministrativi e archivisti che affrontano questioni di rendicontazione storica, discarico contabile e forza maggiore. La norma interseca concetti di responsabilità contabile, giurisdizione della Corte dei conti e sistemazione straordinaria di gestioni pubbliche in periodi eccezionali.
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