Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1962, n. 74, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.
Cosa stabilisce la Legge 125/1963 riguardo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 125/1963 è un atto di convalidazione parlamentare di un decreto presidenziale emanato in via straordinaria. Nello specifico, il Parlamento italiano ha approvato e reso legge il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2 febbraio 1962, che aveva autorizzato il prelevamento di 1.785 miliardi di lire dal fondo di riserva destinato alle spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62. Questo meccanismo rientra nell'amministrazione ordinaria del patrimonio dello Stato e nella gestione della contabilità generale, secondo le disposizioni del Regio Decreto 2440/1923. La convalidazione parlamentare trasforma un atto eccezionale del Presidente della Repubblica in norma vincolante dello Stato, conferendogli piena efficacia retroattiva. In pratica, il Governo aveva già utilizzato queste risorse per fronteggiare spese impreviste durante l'esercizio 1961-62, e il Parlamento successivamente ha legittimato formalmente questa operazione, garantendo la copertura finanziaria e la regolarità amministrativa dell'utilizzo dei fondi pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 125
Testo normativo
LEGGE n. 125/1963
# LEGGE 3 febbraio 1963, n. 125
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1962, n. 74, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74 , concernente il prelevamento di lire 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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La Legge 125/1963 riguarda la gestione del fondo di riserva per spese impreviste, la contabilità generale dello Stato e i prelevamenti straordinari dal bilancio pubblico. Commercialisti e consulenti che operano in ambito pubblico-amministrativo consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di convalidazione dei decreti presidenziali e la disciplina dei fondi di riserva secondo il Regio Decreto 2440/1923.
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