Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche.
Cosa prevede la Legge 127/1980 riguardo all'ENPAO e quali sono le conseguenze per le ostetriche iscritte?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 127/1980 ha disposto la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche (ENPAO), trasferendo la gestione previdenziale all'ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici). La norma si applica a tutte le ostetriche iscritte all'ENPAO e riguarda i loro trattamenti di previdenza e assistenza. La legge ha previsto un periodo transitorio di tre anni durante il quale l'ENPAO avrebbe continuato a operare secondo le disposizioni della legge stessa, per poi essere definitivamente sciolto al termine di questo periodo. Successivamente, il D.L. 463/1983 ha differito il termine dello scioglimento al 31 dicembre 1983, anticipando la data rispetto ai tre anni inizialmente previsti. L'ENPAM, una volta acquisita la gestione, ha dovuto costituire una gestione speciale dedicata alle ostetriche per mantenere l'autonomia amministrativa della categoria.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 aprile 1980, n. 127
Testo normativo
LEGGE n. 127/1980
# LEGGE 2 aprile 1980, n. 127
## Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle
ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e
previdenziali per le ostetriche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM Fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti. Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) è sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 , ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che: "Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è differito al 31 dicembre 1983".
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La Legge 127/1980 è il riferimento normativo per la previdenza delle ostetriche, disciplinando il trasferimento da ENPAO a ENPAM e la gestione dei trattamenti previdenziali e assistenziali. Consulenti del lavoro e professionisti del settore sanitario la consultano per questioni relative a contributi previdenziali, diritti pensionistici e inquadramento delle ostetriche libere professioniste nel sistema previdenziale italiano.
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