Legge Imposte Indirette

Legge 1284/1962

Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

Pubblicato: 30/08/1962 In vigore dal: 12/08/1962 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 1284/1962 in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1284/1962 rappresenta una norma integrativa e di attuazione della precedente Legge 1216/1961, disciplinando il regime tributario applicabile alle assicurazioni private e ai contratti vitalizi. In particolare, modifica l'articolo 31 della Legge 1216/1961 estendendo l'applicazione delle imposte anche ai contratti di assicurazione e vitalizi già in corso alla data di entrata in vigore della normativa, non solo a quelli stipulati successivamente. Questo significa che le imposte dovute non si applicano retroattivamente su tutti i premi versati, ma solo su quelli incassati a partire dalla data di decorrenza indicata nell'articolo 33 della legge madre. La disposizione riguarda direttamente le compagnie di assicurazione e i gestori di contratti vitalizi, che devono calcolare e versare le imposte sull'ammontare dei premi e degli accessori riscossi dal momento dell'entrata in vigore della norma. Per i commercialisti e i consulenti tributari, questa norma è rilevante per la corretta determinazione della base imponibile e del momento di applicazione dell'imposta nei bilanci delle società assicurative.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1284

Testo normativo

LEGGE n. 1284/1962 # LEGGE 12 agosto 1962, n. 1284 ## Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è sostituito dal seguente: "Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data".

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La Legge 1284/1962 è fondamentale per comprendere la tassazione delle assicurazioni private e dei contratti vitalizi, disciplinando l'applicazione delle imposte sui premi incassati. Consulenti fiscali e commercialisti la consultano per questioni relative a base imponibile, momento di tassazione e obblighi dichiarativi delle compagnie assicurative, in correlazione con la Legge 1216/1961 che rappresenta la normativa madre in materia tributaria assicurativa.

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