Cosa prevede la Legge 1287/1961 riguardo al pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto marittimo e aereo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1287/1961 introduce la possibilità di pagare la tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei in modo virtuale, anziché documento per documento. Questa norma si applica alle società e agli operatori che rilasciano documenti di trasporto per via mare e aerea, disciplinati dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa allegata al decreto legislativo 1948 n. 1173. Il pagamento può avvenire a trimestri anticipati con conguaglio a fine anno, previa autorizzazione del Ministro delle Finanze tramite decreto. Ogni anno, entro il 31 dicembre, l'operatore deve presentare all'Ufficio del registro una denuncia con il numero presuntivo dei documenti che verranno emessi nell'anno successivo, permettendo così una gestione amministrativa semplificata della tassa di bollo per il settore dei trasporti internazionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 novembre 1961, n. 1287
Testo normativo
LEGGE n. 1287/1961
# LEGGE 10 novembre 1961, n. 1287
## Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di
trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È in facoltà del Ministro per le finanze di consentire, con proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa allegato A, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143 , possa effettuarsi in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 1287/1961 è il riferimento normativo per il pagamento virtuale della tassa di bollo su documenti di trasporto marittimo e aereo, disciplinando modalità alternative al versamento tradizionale. Operatori logistici, compagnie di navigazione e società di trasporto aereo la consultano per gestire gli obblighi tributari relativi a bolli, versamenti a trimestri e denunce preventive presso gli Uffici del registro.
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