Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonche' proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.
Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 129/1966 in materia di Cassa integrazione guadagni e trattamento dei lavoratori disoccupati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 129/1966 prolunga fino al 31 dicembre 1966 le misure straordinarie di sostegno al reddito per gli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro o in orario ridotto. La norma si applica agli operai che si trovano in situazione di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1966, garantendo loro il trattamento economico previsto dalla precedente legislazione sulla Cassa integrazione guadagni. Per gli operai dell'edilizia e settori affini, il beneficio è riconosciuto entro i limiti specificamente stabiliti da precedenti decreti. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale durante il periodo di integrazione, gli operai mantengono il diritto all'assistenza secondo le norme vigenti, con calcolo delle prestazioni economiche basato sulla durata oraria normale della settimana lavorativa precedente al periodo di contrazione dell'orario.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 129/1966
# DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129
## Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore
degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori
disoccupati nonche' proroga dei massimali per i contributi relativi
agli assegni familiari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè di prorogare i massimali per i contributi relativi agli assegni familiari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il trattamento previsto dall' art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , prorogata dall' art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , nonchè quello previsto dall' art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966. Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall' art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , prorogato dall' art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , è applicato per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 . ((Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalità delle norme vigenti. Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale)) .
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Il Decreto-Legge 129/1966 disciplina la Cassa integrazione guadagni, il trattamento straordinario dei lavoratori disoccupati e la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari. La normativa è rilevante per aziende industriali, settore edile e affini, in quanto regola le modalità di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro, l'integrazione salariale e la tutela previdenziale durante periodi di crisi occupazionale.
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