Quali sono i limiti di importo per le aperture di credito che il Ministero delle finanze poteva emettere secondo la Legge 1299/1961?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1299/1961 autorizza il Ministero delle finanze a emettere aperture di credito in deroga alle normali limitazioni previste dal regio decreto 2440/1923, per specifiche categorie di spesa. Questa deroga consente al Ministero di superare i vincoli ordinari di contabilità generale dello Stato, permettendo una gestione più flessibile di determinate voci di bilancio. Le aperture di credito autorizzate riguardano cinque categorie principali: conservazione dei catasti (30 milioni di lire), compensi per straordinari (50 milioni), indennità di trasporto per missioni (50 milioni), quote ai funzionari su crediti recuperati (50 milioni) e diritti/proventi secondo il decreto-legge 533/1954 (70 milioni). Questa normativa rappresenta un intervento legislativo specifico per garantire la disponibilità di risorse necessarie al funzionamento dell'amministrazione finanziaria, particolarmente per attività amministrative e di recupero crediti che richiedevano maggiore elasticità di bilancio rispetto ai limiti ordinari.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 novembre 1961, n. 1299
Testo normativo
LEGGE n. 1299/1961
# LEGGE 24 novembre 1961, n. 1299
## Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di
credito di talune spese del Ministero delle finanze.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per il pagamento delle spese sotto elencate è data facoltà al Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo: a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni; b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni; c) indennità a rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni; d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni; e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell' articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 : lire 70 milioni.
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La Legge 1299/1961 disciplina le aperture di credito e i limiti di spesa per il Ministero delle finanze, derogando alle disposizioni del regio decreto 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato. Commercialisti e consulenti che operano in materia di contabilità pubblica e amministrazione finanziaria consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di gestione del bilancio dello Stato, le autorizzazioni di spesa straordinaria e i vincoli contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche.
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