Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 13/1974 ai limiti di somma per i canali dell'antico demanio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 13/1974 interviene sul regolamento del 1896 relativo all'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti allo Stato (canali dell'antico demanio). La norma aggiorna i limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento storico, adeguandoli a quelli stabiliti dal Regio Decreto 2440/1923 e successive modificazioni. Questo adeguamento riguarda specificamente i progetti di atti di concessione che devono essere comunicati al Consiglio di Stato per ottenerne il parere. Inoltre, la legge sopprime completamente il limite di tempo precedentemente previsto dagli stessi articoli, semplificando così la procedura amministrativa per la gestione di questi beni demaniali. La disposizione interessa principalmente l'amministrazione pubblica e i soggetti coinvolti nella concessione e gestione dei canali irrigui e di forza motrice di proprietà dello Stato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 30 gennaio 1974, n. 13
Testo normativo
LEGGE n. 13/1974
# LEGGE 30 gennaio 1974, n. 13
## Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali
dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83,
a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83 , ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5 , 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni. Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma è soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 13/1974 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 13/1974 riguarda l'adeguamento dei limiti di somma per i canali dell'antico demanio secondo il Regio Decreto 2440/1923, disciplinando le procedure di concessione e comunicazione al Consiglio di Stato. La normativa è rilevante per chi gestisce beni demaniali, concessioni amministrative e patrimonio pubblico, eliminando i vincoli temporali precedenti per semplificare l'iter autorizzativo.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.