Quali sono i limiti di bilancio e i massimali di finanziamento stabiliti dalla legge finanziaria 1983?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 130/1983 è la legge finanziaria che disciplina la formazione del bilancio dello Stato per l'anno 1983 e fissa i parametri di spesa pubblica e indebitamento. Si applica all'amministrazione centrale dello Stato e riguarda principalmente i ministeri e gli enti pubblici nella programmazione delle loro risorse. La norma stabilisce che il saldo netto da finanziare per il 1983 non può superare 75.890 miliardi di lire, mentre il ricorso al mercato finanziario è limitato a 94.905 miliardi di lire. Inoltre, prevede l'iscrizione di importi specifici nei fondi speciali per le spese correnti (2.482.500 milioni) e per le spese in conto capitale (1.884.101 milioni), destinati al finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi. Per i commercialisti e i consulenti aziendali, questa legge rappresenta il quadro normativo entro cui le amministrazioni pubbliche devono operare, influenzando indirettamente la programmazione economica nazionale e le politiche di bilancio dello Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 aprile 1983, n. 130
Testo normativo
LEGGE n. 130/1983
# LEGGE 26 aprile 1983, n. 130
## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1983).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 19.014.997.034.000. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per l'anno finanziario 1983. Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma dell' articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono superare i limiti indicati dai commi precedenti. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.
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La Legge 130/1983 è il riferimento principale per comprendere i limiti di bilancio dello Stato, il saldo netto da finanziare, il ricorso al mercato finanziario e la programmazione pluriennale delle spese pubbliche secondo la Legge 468/1978. Consulenti e professionisti la consultano per questioni relative ai fondi speciali, alle autorizzazioni di spesa pluriennale e ai massimali di indebitamento dello Stato italiano nel 1983.
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