Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facolta' per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali soltanto a quantita'.
Cosa stabilisce la Legge 1301/1957 riguardo alla contabilità dei materiali nelle Amministrazioni dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1301/1957 prolunga una facoltà temporanea già concessa alle Amministrazioni dello Stato, in particolare all'Esercito e all'Aeronautica, di tenere la contabilità dei materiali utilizzando solo le quantità, senza necessità di valutazione economica. Questa disposizione, originariamente prevista dal decreto legislativo del 1948 e già prorogata nel 1950, viene estesa fino al 30 giugno 1951. Si tratta di una semplificazione amministrativa che consente a questi enti pubblici di gestire l'inventario dei beni materiali in modo più snello, registrando solo i dati quantitativi anziché i valori economici. La norma rappresenta un'eccezione al sistema ordinario di contabilità, applicabile esclusivamente alle amministrazioni militari durante il periodo di transizione verso assetti contabili più moderni. Questa facoltà temporanea riflette le difficoltà organizzative del dopoguerra e la necessità di adattare i sistemi amministrativi alle esigenze operative delle forze armate.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1301
Testo normativo
LEGGE n. 1301/1957
# LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1301
## Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposizioni di cui
alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della
temporanea facolta' per le Amministrazioni dello Stato di tenere i
conti dei materiali soltanto a quantita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni di cui all' art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916 , hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1301/1957 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 1301/1957 riguarda la contabilità dei materiali e la gestione inventariale nelle Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento a Esercito e Aeronautica. È rilevante per chi studia la storia della contabilità pubblica, le eccezioni al principio di valutazione economica dei beni e le disposizioni transitorie nel sistema amministrativo italiano del dopoguerra.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.