Quali sono le modalità di erogazione degli acconti provvisori ai Comuni in seguito all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1305/1960 integra la precedente normativa del 1959 che aveva abolito l'imposta di consumo sul vino, disciplinando come i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti dovessero ricevere compensazioni economiche per la perdita di gettito fiscale. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a erogare acconti provvisori calcolati sulla base del 50% del gettito realizzato nel 1959 per gli aumenti applicati sulla tariffa massima dell'imposta, con modalità diverse per il 1960 e il 1961. La norma prevede un meccanismo di recupero delle somme indebitamente erogate attraverso compensazione sulla compartecipazione dei Comuni all'imposta generale sulla entrata, garantendo così il controllo della spesa pubblica. I fondi necessari vengono messi a disposizione delle Intendenze di Finanza con ordini di accreditamento che possono superare i limiti ordinari previsti dal regio decreto 1923, consentendo una gestione più flessibile delle risorse destinate ai piccoli comuni.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1305
Testo normativo
LEGGE n. 1305/1960
# LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1305
## Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione
dell'imposta di consumo sul vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 , è sostituito dai seguenti: "Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, il 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo. Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sulla entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito. I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".
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La normativa riguarda l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e la compensazione ai Comuni, toccando temi di compartecipazione tributaria, gettito fiscale e trasferimenti agli enti locali. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere i meccanismi di erogazione di acconti provvisori, il recupero di indebiti e la gestione dei fondi presso le Intendenze di Finanza secondo il regio decreto 2440/1923.
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