Legge
Imposte_Indirette
Legge 1322/1952
Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1322/1952
# DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322
## Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime
alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei
liquori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226 , convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004 , che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dell'alcool inpiegato nella preparazione dei liquori; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331 , recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino; Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750 , convertito nella legge 1 novembre 1951, n. 1127 , recante, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti; Visto il - decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457 , concernente agevolazioni temporanee straordinarie riguardanti la distillazione del vino; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare la produzione ed il commercio delle materie prime alcooligene perchè non vengano frustrate le finalità dei citati decreti-legge, e di modificare alcune disposizioni fiscali sulla produzione dei liquori; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Chiunque intende esercitare stabilimenti a carattere industriale per la produzione di liquidi fermentescibili, o di fermentati alcoolici, o esercitare il commercio di detti prodotti, esclusi la produzione e il commercio del vino genuino ((e dei succhi non fermentati di agrumi)) , deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare le rispettive attività. La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento o deposito, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare: a) la ditta e chi la rappresenta; b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento deposito; c) le qualità delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere o commerciare; d) la potenzialità degli impianti di produzione. Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi già esercita stabilimenti o depositi del genere. Se tali stabilimenti o depositi all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.
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