Quali sono gli obblighi di denuncia e autorizzazione per chi intende avviare attività di produzione e commercio di materie prime alcooligene secondo il Decreto-Legge 1322/1952?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1322/1952 disciplina la vigilanza sulla produzione e il commercio delle materie prime alcooligene (sostanze fermentescibili e fermentati alcoolici), escludendo il vino genuino e i succhi non fermentati di agrumi. La normativa si applica a chiunque intenda esercitare stabilimenti industriali per la produzione di questi liquidi o svolgere attività commerciale relativa, imponendo l'obbligo di denuncia preventiva all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività. La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare e deve contenere informazioni specifiche: identificazione della ditta e del rappresentante, ubicazione dello stabilimento o deposito, qualità delle materie prime e dei prodotti, potenzialità degli impianti, oltre a planimetrie e schemi degli impianti. Per chi già esercitava tali attività al momento della pubblicazione del decreto, il termine di presentazione della denuncia era di trenta giorni (ridotto a quindici giorni se gli stabilimenti erano già in fase di attività), rappresentando una regolarizzazione retroattiva delle posizioni esistenti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1322/1952
# DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322
## Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime
alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei
liquori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226 , convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004 , che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dell'alcool inpiegato nella preparazione dei liquori; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331 , recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino; Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750 , convertito nella legge 1 novembre 1951, n. 1127 , recante, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti; Visto il - decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457 , concernente agevolazioni temporanee straordinarie riguardanti la distillazione del vino; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare la produzione ed il commercio delle materie prime alcooligene perchè non vengano frustrate le finalità dei citati decreti-legge, e di modificare alcune disposizioni fiscali sulla produzione dei liquori; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Chiunque intende esercitare stabilimenti a carattere industriale per la produzione di liquidi fermentescibili, o di fermentati alcoolici, o esercitare il commercio di detti prodotti, esclusi la produzione e il commercio del vino genuino ((e dei succhi non fermentati di agrumi)) , deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare le rispettive attività. La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento o deposito, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare: a) la ditta e chi la rappresenta; b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento deposito; c) le qualità delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere o commerciare; d) la potenzialità degli impianti di produzione. Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi già esercita stabilimenti o depositi del genere. Se tali stabilimenti o depositi all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.
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Il Decreto-Legge 1322/1952 è il riferimento normativo per la vigilanza fiscale su produzione e commercio di materie prime alcooligene, imposta di fabbricazione sugli spiriti e regime fiscale dei liquori. Commercialisti e aziende del settore lo consultano per comprendere gli obblighi di denuncia, autorizzazione amministrativa, potenzialità degli impianti e conformità alle disposizioni sulla distillazione del vino e sulla tassazione dei fermentati alcoolici.
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