Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attivita' libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. (11G0169)
Quali sono i limiti e le modalità di applicazione del contributo previdenziale integrativo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi secondo la Legge 133/2011?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 133/2011 modifica le regole sul contributo previdenziale integrativo dovuto dai clienti dei professionisti iscritti in albi ed elenchi (come avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.). Il contributo viene calcolato come percentuale del fatturato lordo e deve essere compreso tra il 2% e il 5%, con la misura specifica fissata dalle singole casse professionali e approvata dai Ministeri vigilanti. Il professionista iscritto è responsabile della riscossione diretta del contributo dai propri clienti al momento del pagamento, evidenziandolo separatamente in fattura. La normativa consente alle casse professionali di destinare parte di questo contributo all'incremento dei montanti individuali dei professionisti che utilizzano il sistema contributivo, migliorando così i trattamenti pensionistici futuri, purché l'equilibrio economico della cassa sia garantito e non si generino oneri per la finanza pubblica. Le delibere che modificano la misura del contributo o i criteri di destinazione devono essere approvate dai Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità complessiva della gestione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 12 luglio 2011, n. 133
Testo normativo
LEGGE n. 133/2011
# LEGGE 12 luglio 2011, n. 133
## Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo
dovuto dagli esercenti attivita' libero-professionale iscritti in
albi ed elenchi. (11G0169)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , è sostituito dal seguente: « 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall' art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 8. - 1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale. 2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 133/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 133/2011 è il riferimento normativo per professionisti e commercialisti che operano nel regime previdenziale obbligatorio, disciplinando il contributo integrativo, il fatturato lordo come base imponibile, e il sistema di calcolo contributivo per le casse professionali. Consulenti e studi professionali devono conoscere questa norma per gestire correttamente la riscossione del contributo integrativo, l'evidenziazione in fattura, e le implicazioni sulla sostenibilità della gestione previdenziale e l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.