Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21
giugno 1942-XX, n. 697, che autorizza anticipazioni su pensioni
liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri. (042U1330)
Qual era l'oggetto della Legge 1330/1942 e quale è il suo stato normativo attuale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1330/1942 convertiva in legge un decreto-legge del 1942 che autorizzava anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri. Si trattava di una misura volta a consentire ai cittadini italiani di ottenere anticipazioni economiche sulla base di pensioni erogate da Stati esteri, facilitando così l'accesso a liquidità per coloro che percepivano trattamenti pensionistici dall'estero. La norma rappresentava un intervento di carattere eccezionale e temporale, legato al contesto storico del 1942. Tuttavia, è importante sottolineare che questa legge è stata completamente abrogata dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 9. Di conseguenza, la normativa non ha più alcun valore giuridico e non produce effetti dal 2009 in poi. Per chi ricerca informazioni su anticipazioni pensionistiche o trattamenti da Paesi stranieri, è necessario fare riferimento alla normativa vigente e non a questa disposizione storica ormai abrogata.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1330
Testo normativo
LEGGE n. 1330/1942
# LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1330
## Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21
giugno 1942-XX, n. 697, che autorizza anticipazioni su pensioni
liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri. (042U1330)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 1330/1942 riguardava anticipazioni su pensioni estere per cittadini italiani, un istituto oggi superato dall'abrogazione del 2009. Commercialisti e consulenti che gestiscono posizioni di cittadini con pensioni internazionali devono fare riferimento alla normativa attuale su trattamenti pensionistici transnazionali, tassazione di redditi da fonte estera e convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, non a questa disposizione storica.
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