Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110,
concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli
oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami
paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui
della lavorazione da usare direttamente come combustibili
esclusivamente nelle caldaie e nei forni.
Cosa stabilisce la Legge 1330/1956 in materia di dazi doganali sui combustibili derivati da oli minerali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1330/1956 converte in legge il decreto-legge 1110/1956 e modifica i dazi di importazione applicati sui residui della lavorazione degli oli minerali, specificamente quelli destinati all'uso diretto come combustibili. La normativa si applica agli oli di petrolio, agli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, torba, schisti e simili, nonché ad altri residui della lavorazione. La disciplina riguarda esclusivamente i combustibili destinati all'impiego diretto nelle caldaie e nei forni, escludendo altri utilizzi. Per le aziende che importavano questi prodotti energetici, la modifica tariffaria rappresentava un intervento rilevante sulla struttura dei costi di approvvigionamento, incidendo sulla competitività dei settori industriali che dipendevano da questi combustibili.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1956, n. 1330
Testo normativo
LEGGE n. 1330/1956
# LEGGE 29 novembre 1956, n. 1330
## Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110,
concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli
oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami
paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui
della lavorazione da usare direttamente come combustibili
esclusivamente nelle caldaie e nei forni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110 , concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 1330/1956 è il riferimento normativo per la disciplina doganale dei combustibili derivati da oli minerali, affrontando questioni di dazi di importazione e tariffe doganali su residui della lavorazione. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per valutare l'incidenza dei dazi sugli acquisti di combustibili industriali e sulla determinazione dei costi di produzione per le imprese manifatturiere e energetiche.
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