Legge Imposte Indirette

Legge 1346/1961

Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Pubblicato: 03/01/1962 In vigore dal: 10/12/1961 Documento ufficiale

Quali sono gli aumenti dell'addizionale previsti dalla Legge 1346/1961 e a quali imposte si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1346/1961 interviene su un'addizionale già esistente (istituita nel 1937) aumentandone l'aliquota e estendendone l'applicazione. In primo luogo, l'addizionale viene estesa all'imposta sulle società, una novità rispetto alla disciplina precedente. L'aumento principale è di cinque centesimi per ogni lira di imposta, applicabile all'imposta sulle società e ad altre imposte ordinarie. Per quanto riguarda l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario, l'aumento è più contenuto: un solo centesimo per ogni lira d'imposta. La norma prevede però importanti esclusioni: l'aumento non si applica sull'imposta dominicale dei terreni, sull'imposta sul reddito agrario, né sulla ricchezza mobile dei lavoratori dipendenti (limitatamente alla parte tassata al 4%). Questa struttura differenziata riflette scelte di politica fiscale volte a proteggere determinati settori economici, in particolare l'agricoltura e il lavoro dipendente.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1346

Testo normativo

LEGGE n. 1346/1961 # LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1346 ## Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145 , convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 , già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 , è estesa alla imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta. L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta. L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonchè sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.

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La Legge 1346/1961 riguarda l'addizionale sulle imposte dirette, in particolare IRPEG (imposta sulle società), imposta di successione e ricchezza mobile. È rilevante per commercialisti che gestiscono tassazione di società e patrimoni ereditari, nonché per la comprensione delle storiche sovrimposte e addizionali che hanno caratterizzato il sistema tributario italiano del dopoguerra.

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