Modalita' per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra.
Cosa autorizza la Legge 1351/1951 riguardo ai pagamenti verso gli Stati Uniti per i residuati di guerra?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1351/1951 autorizza l'emissione di ordini di accreditamento fino a 50 milioni di lire per effettuare versamenti al Governo degli Stati Uniti. Questi pagamenti derivano da due accordi internazionali sottoscritti nel 1946 e 1947 (accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio) relativi alla gestione dei residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale. La norma rappresenta una deroga al regio decreto 2440/1923, consentendo pagamenti tramite ordini di accreditamento quando non fosse possibile utilizzare mandati diretti. Si trattava di una procedura amministrativa necessaria per regolarizzare i versamenti dovuti all'alleato americano secondo gli accordi di guerra, permettendo al Tesoro italiano di gestire questi obblighi finanziari in modo flessibile entro il limite stabilito.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 novembre 1951, n. 1351
Testo normativo
LEGGE n. 1351/1951
# LEGGE 27 novembre 1951, n. 1351
## Modalita' per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata
degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del
Vecchio sui residuati di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Per i versamenti da effettuarsi in lire a favore del Governo degli Stati Uniti in dipendenza degli accordi sottoscritti tra il rappresentante del predetto Governo ed il Ministro per il tesoro il 9 settembre 1946, ed il 21 luglio 1947, ed approvati e resi esecutivi, rispettivamente, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455 , e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609 , è autorizzata, in deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, la emissione di ordini di accreditamento entro il limite di lire 50 milioni, ove non sia possibile provvedervi con mandati diretti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 1351/1951 disciplina i versamenti internazionali e le modalità di pagamento verso enti esteri, rappresentando un caso di deroga alle procedure ordinarie di bilancio dello Stato. Commercialisti e consulenti che operano in materia di diritto amministrativo e contabilità pubblica consultano questa normativa per comprendere le eccezioni alle regole di tesoreria e i meccanismi di accreditamento autorizzati per obblighi derivanti da accordi internazionali e residuati di guerra.
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