Legge
Imposte Indirette
Legge 1352/1964
Proroga delle disposizioni in materia di blocco del licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, gia' prorogata con la legge 13 novembre 1963, n. 1517.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1352
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1352/1964
# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1352
## Proroga delle disposizioni in materia di blocco del licenziamenti del
personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei
servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli
1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, gia' prorogata con la
legge 13 novembre 1963, n. 1517.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079 , concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 , recante le norme di attuazione dell' art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 , sopra citata; Vista, la legge 20 dicembre 1962, n. 1718 , concernente il blocco dei licenziamenti del personale delle imposto di consumo e la proroga del contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1963; Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1517 , concernente la proroga, fino al 31 dicembre 1964, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718 , relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le sopra citate disposizioni sui blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e i contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718 , già prorogati con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 , sono prorogati fino al 31 dicembre 1965.
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