Concessione di un assegno straordinario al titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Cosa prevede il Decreto-Legge 1355/1964 riguardo all'assegno straordinario per i pensionati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 23 dicembre 1964, n. 1355 stabilisce la concessione di un assegno straordinario una tantum ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. L'assegno è stato concesso in misura pari a una mensilità della pensione che il beneficiario stava percependo alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di una misura eccezionale, adottata dal Governo in via d'urgenza sulla base dell'articolo 77 della Costituzione, ritenendo straordinaria la necessità di fornire un sostegno economico aggiuntivo ai pensionati. Il pagamento dell'assegno doveva avvenire entro il 31 marzo 1965, rappresentando quindi un intervento temporale limitato e circoscritto. Questa norma rientra nelle politiche di previdenza sociale dell'epoca, finalizzate a garantire un minimo di protezione economica ai soggetti in condizioni di vulnerabilità.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1355
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1355/1964
# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1355
## Concessione di un assegno straordinario al titolari di pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di concedere un assegno straordinario in misura, pari ad una mensilità della pensione in godimento ai titolari di pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti è concesso un assegno straordinario, in misura pari ad una mensilità della pensione in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, da corrispondersi non oltre il 31 marzo 1965.
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Il Decreto-Legge 1355/1964 riguarda prestazioni previdenziali, assicurazione generale obbligatoria e trattamenti pensionistici per invalidità, vecchiaia e superstiti. Consulenti previdenziali e amministratori di enti di previdenza lo consultano per comprendere gli interventi straordinari in materia di pensioni e le modalità di corresponsione di assegni integrativi. La norma è rilevante per la storia della previdenza sociale italiana e per le questioni relative a diritti acquisiti e ratei pensionistici.
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